Fonti atto e fonti fatto: cosa sono e in cosa si differenziano

Nell’ambito dei moderni ordinamenti giuridici, per cui anche di quello italiano, le fonti dalle quali vengono prodotte le norme sono innumerevoli e sono suddivise in fonti atto e fonti fatto.

La parola fonte deriva dal termine latino ‘fons’, che tradotto significa ‘provenienza’.
In questo post ci focalizzeremo quindi sull’origine delle norme del diritto.

Le fonti del diritto

Per fornire una panoramica completa e contestualizzata dell’argomento partiremo dal concetto base, ossia dalle fonti del diritto.

Iniziamo con la definizione di fonte del diritto presente sul sito della Treccani:

“Generalmente, per fonti del diritto si intendono tutti gli atti o fatti capaci di innovare un ordinamento giuridico.”

Si tratta in altre parole del complesso di atti e di fatti in grado di produrre norme giuridiche (prescrizioni vincolanti che formano un ordinamento e che regolamentano la condotta di un gruppo sociale.

L’ordinamento giuridico italiano include le seguenti fonti, riportate secondo un criterio gerarchico:

  • Costituzione
  • Leggi costituzionali
  • Leggi ordinarie
  • Aventi forza di legge
  • Decreti legge
  • Decreti legislativi
  • Leggi regionali
  • Regolamenti dell’esecutivo
  • Regolamenti degli enti locali
  • Consuetudine

Il nostro ordinamento pone al vertice della piramide delle fonti la Costituzione, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
Seguono nella gerarchia relativa all’efficacia le fonti dell’Unione Europea, le fonti dell’ordinamento statale (leggi ordinarie, atti aventi forza di legge, referendum abrogativi, regolamenti interni degli organi costituzionali), le fonti regionali (statuti, leggi e regolamenti) e le fonti locali (statuti comunali, statuti provinciali e regolamenti approvati dagli enti).

Nell’ordinamento italiano le fonti sono molteplici; orientarsi non è semplice.
Per la risoluzione dei conflitti tra norme vengono applicati determinati criteri: gerarchico, cronologico, della competenza e della specialità.

In base al criterio gerarchico le fonti hanno efficacia differente a seconda della categoria di appartenenza.

Ciò significa che una norma di grado inferiore non può mai abrogare o modificare una norma di grado superiore; viceversa una norma di grado superiore può modificare o abrogare la norma di grado inferiore.

Per quanto riguarda le norme che appartengono alla stesso grado della scala gerarchica vige il criterio cronologico: la norma più recente può abrogare o modificare quella precedente.

Il criterio della competenza prevede l’applicazione della fonte che ha ricevuto dalla Costituzione la competenza per quella determinata materia.

Secondo il criterio della specialità, in caso di contrasto tra due norme bisogna preferire la norma speciale a quella generale (detta regola di carattere generale), anche se quest’ultima è più recente.

fonti del diritto

La classificazione delle fonti

 Le fonti del diritto si distinguono in:

  • Fonti di produzione
  • Fonti sulla produzione
  • Fonti di cognizione

Le fonti di produzione sono rappresentate dai fatti e dagli atti idonei a creare le norme giuridiche (diritto oggettivo). Si dividono a loro volta in fonti atto e fonti fatto, che approfondiremo nel corso dei prossimi paragrafi.

Le fonti sulla produzione sono invece le norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del diritto. In altre parole esse indicano come devono essere prodotte le fonti degli atti normativi, i soggetti competenti ad adottarli e le modalità di adozione.

Le fonti di cognizione sono gli strumenti, ovvero i documenti, attraverso i quali è possibile conoscere le fonti di produzione.
Sono fonti di cognizione la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i bollettini ufficiali della Regione e la Gazzetta Ufficiale dell’UE.

In base alle forme di pubblicazione si distinguono in:

  • Necessarie o legali, che precedono e condizionano l’entrata in vigore di una fonte (ad es. La Gazzetta Ufficiale)
  • Non necessarie o notiziali, che non incidono sull’entrata in vigore e che pertanto svolgono soltanto una funzione di conoscenza pubblicitaria.

Fonti atto

Entriamo nel cuore del nostro post ed iniziamo a familiarizzare con il concetto di ‘fonti atto’.

In maniera estremamente sintetica potremmo dire che si tratta delle norme giuridiche scritte emanate dagli organi preposti (organi ai quali l’ordinamento attribuisce il potere di emanarle).

Per poter essere valida una fonte atto deve possedere tre requisiti: deve essere esistente, valida ed efficace.
Nel dettaglio, il concetto ‘esistente’ indica che il potere che l’ha emanata ha esercitato una propria funzione. Per ‘valida’ si intende una fonte prodotta da un organo in conformità delle norme di produzione. Per ‘efficace’ si intende una fonte in grado di produrre effetti giuridici, per cui la conoscenza è stata diffusa attraverso le opportune fonti di cognizione.

Fonti fatto

Le fonti fatto sono invece le norme non scritte, che ricoprono nell’ordinamento italiano un ruolo marginale.
Potremmo dire che esse integrano le norme costituzionali scritte, laddove sussistano lacune; non a caso quasi sempre intervengono in merito a materie già regolate dal diritto scritto.

Il cosiddetto ‘diritto consuetudinario’ è composto dai comportamenti della collettività, che si ripetono in maniera spontanea nel tempo, considerati idonei a produrre norme giuridiche.
Un esempio di fonti fatto sono quindi gli usi e le consuetudini.

Gli elementi che concorrono a formare le fonti fatto sono due: l’elemento soggettivo, che consiste nel convincimento che la condotta rispetti il contenuto di una norma, e l’elemento oggettivo, che consiste in un comportamento consolidato (uniforme e costante nel tempo) e generalizzato (relativo ad un gruppo di persone appartenenti ad una stessa categoria).

In altri ordinamenti le fonti fatto ricoprono un’importanza rilevante, che supera addirittura quella delle fonti atto.

Istituzioni di diritto pubblico all’università

Le fonti del diritto rientrano tra le materie approfondite dal corso di laurea in Scienze Politiche a Palermo attivato dall’università telematica Niccolò Cusano.

Il triennio è finalizzato a fornire ai corsisti una preparazione multidisciplinare che oltre all’ambito politologico include approfondimenti che afferiscono alla giurisprudenza.

Tra le materie oggetto di studio rientra ‘istituzioni di diritto pubblico’, per la quale sono previsti 10 crediti formativi e un carico totale di studio di circa 250 ore (210 di didattica erogativa e 40 di didattica interattiva).

Il piano didattico persegue la finalità di far conseguire allo studente una buona conoscenza dell’ordinamento costituzionale e allo stesso tempo di fornire gli strumenti per comprendere il diritto pubblico e il funzionamento delle istituzioni.
In particolare verranno analizzati i fondamenti del diritto e degli ordinamenti giuridici, l’organizzazione costituzionale della Repubblica Italiana, il sistema delle fonti del diritto, le garanzie costituzionali, i limiti e le libertà costituzionali.
Attraverso la preparazione acquisita lo studente sarà in grado di padroneggiare le tecniche di ragionamento giuridico e una buona terminologia giuridica.

Il modulo formativo prevede inoltre  numerose etivity, finalizzate ad erogare le competenze per formulare riflessioni giuridiche in merito a tematiche relative al diritto pubblico.

Al termine del triennio, il conseguimento del titolo consente al laureato di acquisire un know how spendibile sia nel settore pubblico che in quello privato, a livello locale, nazionale e internazionale.
Tra gli sbocchi lavorativi rientrano le istituzioni pubbliche, le strutture preposte alle relazioni diplomatiche, gli ambiti della programmazione economica e le aziende dei settori editoriale e giornalistico.

Il corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni Internazionali è erogato in modalità e-learning per cui garantisce agli studenti una totale autonomia nell’organizzazione dell’apprendimento.
I contenuti vengono trasferiti ai corsisti attraverso una piattaforma telematica che consente di seguire le lezioni in streaming.

L’accesso alla propria area riservata, e quindi ai contenuti didattici, non prevede vincoli di orario per cui è possibile seguire le lezioni sia di giorno che di notte.

La modalità telematica permette così di conciliare lo studio con un eventuale impiego.

Se desideri ricevere ulteriori dettagli sulla facoltà di politologia Unicusano puoi contattare il nostro staff attraverso il modulo online che trovi cliccando qui!


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