Norma giuridica: definizione e caratteristiche
La norma giuridica è l’elemento base dell’ordinamento di uno stato (insieme di regole che disciplinano i rapporti tra i membri di una società civile).
Se stai studiando giurisprudenza a Palermo, o se desideri approfondire l’argomento per altri motivi che esulano dall’ambito scolastico, in questo post troverai un focus sul concetto di norma giuridica, sulle relative caratteristiche e finalità.
Buona lettura!
Cos’è la norma giuridica
Tutti utilizziamo con frequenza il termine ‘norma’, talvolta anche in maniera impropria.
Per iniziare a familiarizzare con l’argomento oggetto del nostro post riportiamo di seguito la definizione di norma giuridica presente sul sito della Treccani:
“La norma è una regola di condotta, stabilita d’autorità o convenuta di comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un’attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati. La norma giuridica trae la sua forza imperativa dall’ordinamento giuridico ..”
La norma giuridica indica la condotta da adottare in determinati casi o regola una determinata attività.
In altre parole essa può, a seconda delle situazioni, ordinare o proibire particolari comportamenti.
Come anticipato nel corso della premessa, l’insieme delle norme che disciplinano la vita organizzata della società compongono l’ordinamento giuridico.
Le caratteristiche
La norma giuridica possiede caratteristiche peculiari per le quali si distingue da altre tipologie di norme come ad esempio quelle religiose, sociali o morali.
Eccole nel dettaglio:
- Generalità
- Astrattezza
- Imperatività
- Positività
- Bilateralità
- Coattività o coercibilità
- Relatività
Analizziamo una per una le peculiarità sintetizzate nell’elenco.
La generalità si riferisce al fatto che la norma non è dettata per il singolo individuo ma per tutti i membri della società che si ritrovano nella situazione disciplinata dalla norma stessa.
Il concetto di astrattezza indica il riferimento ad una situazione ipotetica, astratta, che diventa reale e concreta quando si verificano le condizioni previste all’interno della regola.
Generalità e astrattezza sono correlate tra loro; entrambe le caratteristiche sono fondamentali per garantire l’uguaglianza dinanzi alla legge per tutti gli individui che si trovano nella medesima situazione.
L’imperatività indica il fatto che i singoli cittadini non possono sostituire le norme giuridiche con altre disposizioni.
Diverso è il discorso delle norme derogabili, che invece possono essere sostituite con altre disposizioni di legge.
La positività è la caratteristica della norma giuridica che indica che essa è stata posta dallo Stato.
Per bilateralità si intende il riconoscimento di un diritto per un soggetto e nello stesso momento l’imposizione di un dovere/obbligo per un altro soggetto.
La coattività è il carattere della norma legato alla sanzione.
Nei casi di trasgressione e inosservanza sono previste delle conseguenze (sanzioni), che a seconda dei casi possono avere natura civile, penale o amministrativa.
La relatività si riferisce al fatto che la produzione di una norma all’interno di uno Stato può variare in seguito al verificarsi di particolari eventi o fattori economici, sociali o politici.
La norma giuridica diventa quindi relativa sia nel tempo che nello spazio.
Classificazione
Passiamo ora ad analizzare la classificazione delle norme, ovvero la categorizzazione in base ad una serie di aspetti.
In base al contenuto:
- norme precettive: contengono un obbligo giuridico; impongono un comportamento da osservare in una determinata situazione
- norme proibitive: contengono divieti
- norme permissive: autorizzano determinati comportamenti oppure attribuiscono particolari facoltà ad un soggetto
In base all’ambito in cui intervengono:
- norme di diritto pubblico
- norme di diritto privato
In base all’efficacia:
- norme assolute: definite anche ‘cogenti’ o ‘imperative’ contengono prescrizioni che non possono essere modificate dalla volontà dei privati
- norme relative: sono derogabili per cui in alcuni casi lasciano libere le parti di disciplinare il rapporto diversamente da quanto previsto dalla norma; in particolari condizioni possono non essere applicate
- norme suppletive: intervengono laddove manca la volontà delle parti
In base alla sanzione:
- Norme primarie: definite anche ‘norme di condotta’ prescrivono l’osservanza di un determinato comportamento
- Norme secondarie o sanzionatorie: prevedono una sanzione in caso di trasgressione della regola contenuta nella norma primaria
Differenza tra norma giuridica, legge e norma morale
Concludiamo con una precisazione rivolta ad evitare la confusione che spesso si genera nell’utilizzo comune di termini quali ‘norma’ e ‘legge’.
Si tratta di due parole utilizzate indistintamente come sinonimi l’una dell’altra.
In sostanza identificano due concetti differenti.
La legge costituisce la fonte di produzione del diritto; l’atto normativo idoneo alla produzione di norme giuridiche.
La legge ha quindi una portata più ampia e generale.
La norma è la regola, o il complesso di regole, che compongono l’atto, per cui disciplina un ambito più circoscritto e specifico.
Per completare, esiste anche la norma morale, che pur regolando anch’essa la condotta non è imposta da un’autorità. Si tratta quindi di una regola legata alla coscienza dell’individuo, che determina un obbligo soltanto per chi ne riconosce il valore.
In sintesi la norma morale può essere condivisa o meno, a seconda della sensibilità del soggetto.
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